D.U.R.C. NON OBBLIGATORIO PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA.

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ART. 6 DPR 207/2010 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI)

Catanzaro, li 23/03/2015

OGGETTO:
ART. 6 DPR 207/2010 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI) D.U.R.C. NON OBBLIGATORIO PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA.

Questo Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro, interpretando le serie difficoltà che molti Architetti liberi professionisti incontrano giornalmente nello svolgimento della loro attività professionale, ha affrontato l’annoso problema del cosiddetto D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto insistentemente ed ingiustamente dalla Pubblica Amministrazione per attivare i pagamenti dei corrispettivi maturati dai liberi professionisti a fronte delle prestazioni professionali effettuate, con l’intento di superare la fase di confusione che sta mettendo in ginocchio la sostenibilità economica degli studi professionali e sta infangando l’onorabilità degli Architetti.

Alla luce dei nostri approfondimenti (vedi determina ANAC n. AG 26/2011 del 06 Ottobre 2011 allegata alla presente) e di un’analisi di tutta la materia in merito, riteniamo che la pretesa degli Enti Locali, Province, Regioni, Stazioni Appaltanti e degli Enti pubblici di varia natura è ingiusta, errata e non trova alcuna giustificazione giuridica nel dettato normativo (Art. 6 DPR  n.207/2010), dal quale, in modo così esplicito e senza necessità di ulteriori chiarimenti parla di adempimenti INPS  e INAIL e della Cassa Edile per i lavori,  senza includere le Casse di Previdenza Private dei Liberi Professionisti (INARCASSA ecc…).

Il principio del controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.) discende dalla necessità di tutelare i lavoratori e non i liberi professionisti: Art. 5 Comma 5, lettera s-bis) del Codice – tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, rubricati rispettivamente Tutela dei lavoratori e pagamento dei dipendenti dell’appaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi, parere n. 3262/2007 nell’adunanza del 17 settembre 2007, pag.3, e parere 313/2010, nell’adunanza del 24 febbraio 2010, pag. 11; Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, Relazione di accompagnamento al Regolamento, pag. 26) per cui risulta errata l’interpretazione che configura una suggestiva analogia tra libere professioni e lavoratori dipendenti.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che la cosiddetta “Regolarità contributiva” degli Architetti senza dipendenti iscritti ad INARCASSA non deve confondersi con il regime di tutela dei diritti dei lavoratori detto sopra e che quindi, proprio per l’impossibilità di una  interpretazione analogica esclusa dalla normativa in vigore, la Pubblica Amministrazione non può richiedere alcun DURC.

Una lettura sistematica della materia in questione, pertanto, non può portare a includere tra coloro i quali godono della tutela e soddisfazione privilegiata dei crediti di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento soggetti che, come gli iscritti ad INARCASSA, forniscono prestazioni contributive ed assistenziali a lavoratori non dipendenti.

Alla luce di quanto sopra ed a tutela dei diritti degli Architetti liberi professionisti, s’invitano le Pubbliche Amministrazioni in indirizzo a procedere senza indugio con il pagamento dei crediti vantati dagli Architetti senza alcuna pretesa di esibizione del D.U.R.C. ed a recedere da interpretazioni personali non supportate dal quadro giuridico vigente, in difetto segnaleremo alle Autorità competenti detti comportamenti  come vessatori e lesivi della dignità dei professionisti.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario dell’Ordine
Arch. Eros Corapi

Il Presidente dell’Ordine Arch. Giuseppe Macrì