Abusi edilizi: se il reato è prescritto la demolizione è cancellata! Il principio

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Cassazione: nel solo caso in cui sia stata emessa una condanna definitiva per reati edilizi è possibile la demolizione del manufatto abusivo.

Una sentenza breve ma molto importante: è la n.31322/2019 del 17 luglio scorso della Cassazione, dove si specifica che per dare corso all’ordine di demolizione di un immobile è necessaria una condanna per reati edilizi. Il principio di diritto è semplice ma incisivo: nel solo caso in cui sia stata emessa una condanna definitiva per reati edilizi divenga possibile la demolizione del manufatto abusivo.

Il caso di specie

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un privato per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle opere eseguite.

Contro questo provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 31 del dpr 380/2001 e al vizio motivazionale, che il presupposto dell’ordine di demolizione è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 dpr 380/2001. Di conseguenza è illegittima la sanzione disposta in assenza di accertamento della responsabilità penale dell’imputato per avere il Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa, cui è stata peraltro contraddittoriamente trasmessa copia della pronunciata sentenza.

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